Società con capitale interamente in proprietà indivisa: non sussiste l’obbligo di nominare un rappresentante comune per l’esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali
Il diritto di consultazione dei libri sociali, in quanto espressione del diritto potestativo di controllo del socio non amministratore – che è diritto rivolto alla tutela di diritti individuali e sociali ad una corretta amministrazione -, inerisce direttamente allo status socii, a prescindere dalla quantità e qualità della partecipazione; infatti, il diritto di controllo presenta una dimensione strettamente individuale e funzionale all’esercizio di scelte essenziali per la sorte della partecipazione sociale, quali quelle relative all’esercizio del diritto di voto e all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Pertanto, nel caso di quote in comproprietà, l’esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali può essere esercitato direttamente dal partecipante alla comunione e non richiede la preventiva nomina di un rappresentante comune, in forza della sua natura individuale e della sua funzione propedeutica alla fornitura di consapevoli indicazioni da parte del comunista al rappresentante comune, legittimato all’esercizio del diritto di voto.
In particolare, nel caso di comunione dei partecipanti sulla totalità del capitale sociale, viene meno la ratio sottesa alla norma che impone il dovere di nomina del rappresentante, con riferimento all’esercizio del diritto di informazione e controllo. Infatti, la disposizione di cui all’art. 2468 ult. co. c.c. presuppone un’alterità di posizioni nella compagine sociale, alterità che non si verifica là dove i soci siano in comunione sulla totalità del capitale sociale, in quanto in suddetto caso la presenza di un rappresentante comune sarebbe idonea ad arrestare l’esercizio stesso dei diritti sociali, e ad accentrare nel rappresentante comune l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c..