30 Settembre 2013

Società di fatto tra persona fisica e giuridica, partecipazione alle perdite in caso di conferimento indeterminato

Una società di fatto è certamente ammissibile anche tra una persona giuridica e una persona fisica.

In assenza di un contratto formale scritto e dell’iscrizione nel registro delle imprese, risulta comunque configurabile una società di fatto tra una persona fisica e una giuridica nel caso in cui siano rinvenibili, anche per fatti concludenti, l’accordo avente ad oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito dai conferimenti dei soci, l’affectio societatis, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’esteriorizzazione del vincolo sociale.

La percentuale di partecipazione dei soci alle perdite si presume uguale a quella di partecipazione agli utili, ma se i conferimenti non sono determinati, si suppone che i soci siano obbligati a conferire quanto necessario per l’esercizio in comune dell’attività commerciale oggetto della società. Di conseguenza, in caso di conferimento indeterminato da parte di un socio, costituito dall’esercizio limitato nel tempo dell’azienda, che si concretizza sostanzialmente in un apporto in società dei mezzi finanziari volti a coprire i costi di esercizio, per procedere alla ripartizione delle perdite, è necessario confrontare il valore delle perdite di esercizio risultanti dal rendiconto con quello della prestazione d’opera conferita dall’altro socio già determinata quantitativamente e qualitativamente.

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manuel.dellinz

manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)

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