Società di mutuo soccorso: disciplina applicabile
Le società di mutuo soccorso rappresentano un modello di mutualità pura o esclusiva, non potendo in alcun modo svolgere la propria attività sociale verso terzi, neppure in minima parte. Il legislatore della riforma del terzo settore ha inteso considerare le società di mutuo soccorso nella categoria degli enti del terzo settore che “hanno una disciplina particolare”. Specificamente, ove la società di mutuo soccorso non si sia trasformata in associazione del terzo settore, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore, la disciplina ad essa applicabile sarà, in primo luogo, la Legge 15 aprile 1886, n. 3818 (c.d. “legge istitutiva”) e sue successive modifiche (ex art. 42 CTS) e, in subordine, le norme del codice civile in materia di società di capitali (anche in forza del richiamo di cui all’art. 3, comma 2, CTS) [nel caso di specie, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza della necessità che la società di mutuo soccorso si doti di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali rimangono in carica per tre anni e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche].
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Arturo Noviello
Laureato a Napoli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Master in Diritto e Impresa e in Diritto della Proprietà Intellettuale. Avvocato presso Fieldfisher. Specializzato in contenziosi e arbitrati in materia...(continua)