Società di persone: applicabilità della normativa prevista per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali e giusta causa di revoca dell’amministratore
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell’atto costitutivo, postula l’esistenza congiunta dei presupposti dell’unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Integra, peraltro, la fattispecie prevista dal comma 1 dell’art. 2259 c.c. (revoca dell’amministratore nominato dal contratto sociale), e non già quella di cui al comma 2 (revoca dell’amministratore nominato con atto separato), l’ipotesi di revoca dell’amministratore nominato con un’integrazione dell’originario contratto sociale. Allorché l’amministratore sia socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società.
Integra un’ipotesi di giusta causa di revoca dall’amministrazione di una società di persone la delega ad altri del potere di gestione.