Società sottoposta a concordato preventivo e Interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio
A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l’irrimediabile stato d’insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l’interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; il concordato preventivo, infatti, non comporta lo spossessamento dell’imprenditore, con la conseguenza che la società in concordato è tenuta alla redazione dei bilanci, trovandosi ancora in bonus.
La presenza del collegio sindacale non fa venir meno la legittimazione del socio di minoranza e il suo interesse ad agire per ottenere l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, dal momento che il potere di controllo del socio, previsto espressamente dalla legge, ha ragion d’essere con riferimento alle determinazioni della società in punto di rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria ai soci e ai terzi, senza che esso possa essere assorbito, sostituito o precluso da quello già operato dal collegio sindacale.