Socio di cooperativa edilizia e credito derivante dal recesso
Nell’ambito delle cooperative edilizie, tra il socio e la società si instaurano due rapporti fra loro distinti, benché collegati: da un lato il rapporto sociale vero e proprio, che prende avvio con la sottoscrizione del capitale sociale; dall’altro il rapporto di scambio con scopo mutualistico, avente a oggetto il trasferimento di un bene immobile dietro il pagamento di un dato prezzo.
Una volta anticipate le somme necessarie a ottenere l’immobile realizzato dalla cooperativa edilizia, il socio diviene a tutti gli effetti creditore della società. Ne consegue che, in caso di scioglimento del rapporto sociale (ad esempio, per recesso o esclusione), tali somme devono essere restituite al socio, sempre che nel frattempo la proprietà del bene non gli sia stata definitivamente trasferita e lo scopo sociale non sia stato perciò raggiunto.
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Luigi Garofalo
Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)