Socio in mora di “versamenti” e interpretazione dello statuto secondo l’accezione tecnica delle parole. Soci fondatori e invalidità di clausole statutarie “originarie”
La clausola statutaria che preveda la sospensione del diritto di voto per il socio in mora dei “versamenti legittimamente richiesti dall’organo amministrativo” è da interpretarsi in senso tecnico-contabile sicché non sarà applicabile la sospensione al socio inadempiente alla richiesta di un amministratore di erogare in favore della società un finanziamento fruttifero, trattandosi quest’ultimo di un apporto a titolo di capitale di debito e non di rischio.
Anche i soci fondatori possono dolersi in giudizio della invalidità di una clausola statutaria presente sin dal momento della costituzione, a nulla rilevanza la circostanza che questi ultimi abbiano prestato il loro consenso in sede di costituzione della società in ordine ad un testo di statuto che, fra l’altro, conteneva la clausola in thesi invalida.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)