Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l’esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria
L’esercizio tempestivo della facoltà di recesso ex art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, esclude che si possa qualificare l’omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.
Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore, se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.
Il recesso esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.
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Vincenzo Floccari
Avvocato specializzato in diritto d’impresa. Dottorato di ricerca in Mercati, Impresa e Consumatori - Università degli Studi Roma 3 Master Universitario di II livello in Diritto di Impresa - Luiss - Libera...(continua)