Sopravvenuta carenza di legittimazione all’impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione di srl e soccombenza di parte attrice
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle deliberazioni degli organi assembleare o amministrativo di società di capitali ai sensi degli artt. 2377 o 2479-ter e 2388 c.c., è richiesta, in capo agli attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori non soltanto al momento della proposizione dell’azione ma anche nel momento in cui il giudice pronuncia sulla domanda giudiziale. Ne deriva che, laddove tale qualità venga meno in corso di giudizio, la domanda non può essere accolta per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
Sebbene comporti la soccombenza di parte attrice, la sopravvenuta carenza di legittimazione all’azione non originata da condotte degli attori, può essere configurata quale elemento rilevante ai fini della ripartizione delle spese del giudizio solo in quanto, una volta verificatasi la perdita della legittimazione, gli stessi attori non abbiano abbandonato la lite ovvero aderito alla avversaria eccezione, così determinando una ingiustificata protrazione del giudizio.