Sospensione cautelare dell’annullamento di azioni, opponibilità di limitazioni al trasferimento delle azioni non risultanti dal titolo, decadenza dall’impugnazione della delibera di aumento di capitale
L’operazione di annullamento dei certificati azionari di una s.p.a. oggetto di trasformazione, strettamente connessa alla delibera di trasformazione, non può essere oggetto di sospensione in via cautelare quando la declaratoria di invalidità dell’atto di trasformazione è preclusa ai sensi dell’art. 2500 bis c.c. in seguito alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
La clausola statutaria che dispone limitazioni al trasferimento delle azioni di s.p.a. è opponibile all’acquirente del titolo ancorché non sia indicata espressamente nei certificati azionari.
Va dichiarata inammissibile l’azione di impugnazione di deliberazione societaria di aumento di capitale che sia stata proposta oltre il termine perentorio di cui all’art. 2377 comma 6 c.c. prospettando la violazione del diritto di opzione, in quanto tale vizio determina l’annullabilità ma non la nullità.