Sospensione cautelare di delibera di approvazione del bilancio e contestuale (riduzione e) aumento di capitale
L’azione volta a tutelare in via cautelare il diritto a fare accertare eventuali violazioni dei principi di verità, chiarezza e trasparenza nella redazione del bilancio deve ritenersi esclusa dalla clausola compromissoria statutaria, in quanto volta a garantire l’applicazione di norme poste a tutela della collettività.
Ai fini della decisione sulla sospensione cautelare della delibera impugnata, ai sensi dell’art. 2378, comma 5°, è necessario procedere a una «valutazione comparativa» degli interessi – confliggenti – del socio impugnante, da una parte, e della società, dall’altra.
Mantiene la legittimazione attiva il socio che abbia impugnato una delibera per effetto della quale viene meno la sua qualità di socio, la quale può essere riacquistata per effetto dell’accoglimento della domanda.