Sospensione cautelare di delibera di ricostituzione di capitale sociale interamente perduto e diritto di opzione
È ammissibile la domanda di sospensione cautelare di delibera assembleare invalida quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risulti suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.
La scelta di procedere alla ricostituzione del capitale sociale interamente perduto secondo fasi distinte di preventiva copertura integrale delle perdite (a carico di ciascun socio interessato a partecipare all’operazione nella esatta misura della propria partecipazione sociale) e successiva limitazione del diritto di opzione (sempre in misura “necessariamente” corrispondente alla precedente partecipazione) in favore dei soli soci che avessero partecipato alla fase precedente secondo le modalità evidenziate integra una compressione del diritto di opzione dei soci rispetto alla effettiva estensione riconosciuta dalle norme di riferimento, che è legittima solo se giustificata da uno specifico interesse della società secondo l’espressa previsione di cui al comma quinto dell’art. 2441 c.c.