Sospensione dell’efficiacia della delibera assembleare di nomina del CDA per difetto del quorum deliberativo
Il provvedimento di sospensione può intervenire anche quando “la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione”, vale a dire quando (come tipicamente, avviene nel caso di delibere recanti nomina dei componenti di un organo sociale) la deliberazione, pur senza necessità di ulteriori atti di esecuzione, risulta suscettibile di continuare a produrre la propria efficacia, non essendovi distinzione sostanziale tra efficacia ed esecuzione, cosicché il solo limite logico-giuridico che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati ed esauriti.
In relazione al requisito del periculum con riferimento a una domanda di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare di nomina del CDA invalidamente assunta per mancanza del quorum deliberativo, tale requisito ben può essere individuato nel carattere pregiudizievole per la stabilità della stessa organizzazione sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato