Sospensione dell’esecuzione della deliberazione di ricostituzione dell’organo amministrativo
Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria.
Il silenzio serbato dai ricorrenti dopo il ricevimento della convocazione quanto alle tempistiche di quest’ultima, valutato in uno con la mancata partecipazione all’assemblea, tende a far considerare sfumato il loro interesse alla sospensiva, rispetto a quello della società al mantenimento della deliberazione riguardante la nomina degli amministratori.
Qualsiasi patto parasociale ha valenza meramente obbligatoria, non è opponibile alla società a cui si riferisce e, non essendo idoneo a modificare le regole dell’organizzazione societaria, non può vincolare la società riguardo alla composizione dell’organo amministrativo.