Sospensione di deliberazione assembleare societaria e tutela cautelare atipica
È inammissibile, in considerazione della presenza dello strumento cautelare tipico previsto dagli artt. 2378, comma 3 e 2479, comma 4 c.c., il ricorso ex art. 700 c.p.c. che si risolva nella richiesta di un provvedimento di sospensione degli effetti di delibera assembleare (nella specie il ricorrente aveva chiesto assumersi “i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito volta all’annullamento della delibera di cambio di amministratore per difetto di convocazione all’assemblea dei soci e di ripristinare lo status quo ante” e – stando al testo del provvedimento – non risulta aver allegato un pregiudizio connesso alla necessità di proporre la causa di merito volta a far annullare o dichiarare nulla la delibera impugnata al fine di poter proporre nelle forme tipiche la richiesta cautelare di sospensione degli effetti della deliberazione assembleare).
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso cautelare è consentita anche senza preventiva instaurazione del contraddittorio.