Sospensione in via cautelare di una deliberazione di aumento di capitale scindibile e requisito di adeguata patrimonializzazione di s.p.a. soggetta a normativa speciale
Pur essendo astrattamente configurabile un aumento di capitale scindibile con effetti progressivi ed immediati, l’effetto della c.d. scindibilità ulteriore richiede comunque una espressa previsione assembleare, in difetto della quale deve ritenersi che l’aumento di capitale sia produttivo di effetti solo successivamente al termine stabilito nella delibera per il suo perfezionamento.
Sebbene l’aumento di capitale scindibile non sia sospensivamente condizionato all’integrale collocamento delle nuove azioni, di modo che la singola sottoscrizione si presenta come definitiva, esso è comunque inefficace sino al decorso del periodo previsto per l’esaurimento dell’intera operazione, secondo lo schema tipico delineato dal legislatore. Pertanto, prima della scadenza della data fissata nella delibera, da una parte, la società non può emettere le nuove azioni e, dall’altra, il sottoscrittore non può esercitare i diritti sociali correlati alla partecipazione acquisita.
È ammissibile la sospensione in via cautelare della deliberazione di aumento di capitale scindibile impugnata ai sensi dell’art. 2377 c.c. in pendenza del termine stabilito per aderirvi, sino al quale la deliberazione non può ritenersi esaurire i suoi effetti.
In assenza di una espressa previsione di legge circa il capitale minimo, l’obbligo di adeguata patrimonializzazione non comporta, per la società soggetta a normativa speciale, la necessità di ricorrere ad un aumento di capitale per soddisfare tale requisito, potendo la società reperire altrimenti le risorse necessarie alla sua attività ed essendo rimessa all’assemblea la scelta tra le diverse modalità di patrimonializzazione disponibili.