Sospensiva di delibera assembleare e sequestro giudiziario della quota
Deve ritenersi ammissibile l’istanza di sospensione di qualsiasi deliberazione assembleare produttiva di effetti giuridici, siano essi di carattere temporaneo o permanente, diretti e presupposti, e quindi anche di quelle di approvazione del bilancio di esercizio o di riduzione/ricostituzione del capitale sociale.
A mente del combinato disposto degli artt. 2378 e 2479ter il Tribunale deve necessariamente procedere a un giudizio di comparazione, tale per cui anche a fronte di dubbi positivi sulla verosimiglianza di questo o quel motivo di impugnativa la sospensione va negata allorché l’interesse della società in quanto tale alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia tale da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione, comunque sempre risarcibile per equivalente pecuniario.
Non può essere accolta l’istanza di sequestro giudiziario della quota del socio, quando questa non esista più non avendo egli sottoscritto il diritto di opzione a seguito della riduzione a zero e ricostituzione del capitale.
Il governo delle spese del reclamo su un’istanza di sospensiva di delibera assembleare va riservato alla sentenza che deciderà sul merito dell’impugnativa, trovando applicazione le disposizioni dell’art. 2378 c.c. e non quelle dell’art. 669 octies c.p.c.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)