Sostituzione della delibera impugnata: improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse ad agire
Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell’esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita non con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con una sentenza processuale di improcedibilità della domanda per il venire meno dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione.
Venuto meno l’interesse utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, interesse qualificabile come interesse ad agire ex art 100 cpc, il processo non può proseguire essendo consentito nel sistema solo un utilizzo responsabile del processo per azioni oggettivamente dirette alla tutela effettiva di diritti e al conseguimento del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Bocchi
Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)