Sostituzione della delibera invalida
L’ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore.
L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c.