Sostituzione di SGR ed effetti sui rapporti di cui era parte la SGR sostituita
Alla luce della peculiarità della “proprietà formale” dei beni di pertinenza del Fondo in capo alla SGR che lo gestisce, la sottoscrizione da parte della SGR di un patto parasociale vincola la SGR non in quanto tale ma in quanto gestore di una partecipazione di pertinenza del Fondo: di conseguenza, la sostituzione della SGR da parte del Fondo non fa venir meno il vincolo parasociale, di cui è parte sostanziale quest’ultimo, potendo la fattispecie essere equiparata ad ipotesi successorie “universali” quali quelle mortis causa o per fusione, nelle quali si verifica il trasferimento del vincolo parasociale in capo al successore (salvo clausole contrarie inserite nel patto).