Sostituzione in via cautelare del trustee di trust liquidatorio in conflitto di interessi
Nel trust liquidatorio il trustee (anche liquidatore e socio-creditore della società disponente), il cui operato non sia soggetto a controlli – attesa la mancata nomina di un c.d. enforcer («guardiano») –, può essere sostituito in via cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c. del creditore non soddisfatto, con un professionista terzo e imparziale nominato dal giudice, qualora il trustee utilizzi i poteri inerenti alla sua posizione a fini personali (fruizione personale dei beni immobili parte del trust fund; soddisfazione in via prioritaria di crediti personali, derivanti da finanziamenti soci) e contrastanti con lo scopo del trust (soddisfazione dei creditori sociali della disponente).
Nel caso in cui nel trust fund confluiscano anche beni personali del trustee, il ricorso per la sostituzione del trustee può essere presentato anche dai creditori personali di quest’ultimo.
Quando l’atto istitutivo di trust non preveda la nomina di un enforcer, i beneficiari devono essere titolari di effettivi poteri di controllo sull’operato del trustee, fra i quali deve annoverarsi la capacità di esprimere pareri vincolanti nei confronti dell’attività del trustee.