Sottoscrizione di aumento di capitale e responsabilità della società emittente per informazioni mendaci
In tema di responsabilità della società emittente per diffusione di informazioni mendaci in occasione di aumento di capitale sociale, l’espressa invocazione di una responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. quale presupposto di una responsabilità ex art. 2049 c.c. della società è idonea a radicare la competenza del tribunale delle imprese.
In tema di responsabilità della società emittente per diffusione di informazioni mendaci in occasione di aumento di capitale sociale, la società convenuta non rileva quale intermediario finanziario bensì come emittente, con la conseguenza che le norme del TUF in tema di intermediari (e in particolare gli artt. 21 ss.) non sono applicabili. Nell’ambito di una responsabilità per fatto illecito compiuto dall’amministratore di una società di capitali, si deve distinguere l’atto compiuto al di fuori dell’attività gestoria ed incidente nella sfera della sua attività individuale (di cui l’amministratore risponde ai sensi dell’art. 2043, senza impegnare la responsabilità della società amministrata) e l’atto illecito compiuto nell’ambito dell’attività gestoria, regolato dall’art. 2395 c.c. Di tale atto illecito risponde la società amministrata, insieme all’amministratore.
In ipotesi di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano aver causato l’affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della società alle proprie obbligazioni.
In tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell’omessa vigilanza dell’Autorità preposta alla vigilanza sui mercati finanziari, è ravvisabile, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell’investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall’autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da parte della medesima Autorità, dal momento che l’investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al vero ed eventualmente non investire nell’operazione o provvedere a disinvestire prontamente i capitali, evitando o limitando le perdite lamentate; ciò a prescindere dal dovere della stessa Autorità di attivare autonomamente e successivamente i poteri repressivi e di vigilanza.