Srl. Abolizione dell’obbligatorietà del libro soci ed efficacia del trasferimento delle partecipazioni. Diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore in via di urgenza.
A seguito dell’abolizione dell’obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali.
Deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza; sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Di fatti i soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti.
Il potere di controllo dei soci può essere esercitato anche in via d’urgenza: a seguito della riforma dell’art. 669 octies, il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito, con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito.