Standard di valutazione della condotta dell’editore: fra diligenza professionale e correttezza.
Lo standard di valutazione dell’(in)adempimento da parte dell’editore all’obbligo, assunto in forza di un contratto di edizione, di riprodurre l’opera «secondo le buone norme della tecnica editoriale» deve essere parametrato – anche per quanto attiene agli aspetti qualitativi della riproduzione grafica e figurativa – al livello editoriale dell’opera stessa, sia sotto un profilo oggettivo (: destinazione e carattere scientifico dell’opera; prestigio della collana di collocazione) sia sotto quello soggettivo (: reputazione, anche accademica, rispettivamente dell’autore e della casa editrice), rappresentando l’art. 126 l.a. un’esplicitazione dell’art. 1176, comma 2°, c.c.
Anche qualora spettino in via esclusiva all’editore, in virtù di una specifica clausola contrattuale, le scelte relative alle operazioni di distribuzione e promozione dell’opera, siffatta discrezionalità non include la decisione di non svolgere alcun genere di attività distributiva, la quale contrasterebbe con la causa economica del contratto di edizione.
Nel caso in cui il contratto di edizione non specifichi il numero di copie omaggio spettanti all’autore, pur prevedendole, per la determinazione del medesimo è necessario rifarsi agli usi commerciali rilevanti, avendo riguardo al genere, al livello e al costo dell’opera, con la conseguenza che costituisce un inadempimento dell’editore – in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede nonché con il divieto di abuso del diritto – il rifiuto da parte di quest’ultimo di inviare di una copia omaggio a un quantitativo ragionevole, e comunque limitato, di destinatari indicati dall’autore al fine di diffondere l’opera nelle opportune sedi scientifiche.
Costituiscono fonti di danno non patrimoniale risarcibile tanto la riproduzione editoriale dell’opera qualitativamente non adeguata al canone della diligenza professionale quanto il mancato invio delle copie omaggio da parte dell’editore.