Storno dei dipendenti e concorrenza sleale
In tema di storno di dipendenti, sul piano oggettivo, il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello stesso e condotta sleale va individuato nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore concorrente nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni, oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa, ed aventi, dunque, un rilevante effetto sull’attività di offerta di beni e servizi.
La condotta di storno di dipendenti si può ritenere integrata se il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra sia corredato da alcuni elementi sintomatici dell’attività concorrenziale (atti denigratori, sistematica attività di contatto dei dipendenti stornati, tempi ristretti, quantità e qualità dei dipendenti stornati, etc), idonei a ingenerare la convinzione che esso sia avvenuto in contrasto, appunto, con i principi di correttezza professionale presidiati dall’art. 2598 n.3 c.c..