Storno di dipendenti e concorrenza sleale
Non costituiscono concorrenza sleale gli atti con i quali l’imprenditore cerca di assicurarsi la collaborazione di dipendenti dell’impresa concorrente ove essi non siano attuati al solo scopo di nuocere alla medesima. La concorrenza illecita non può mai derivare dalla mera costatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa all’altra nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime). Non basta che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l’acquisizione del miglior collaboratore, ma deve essere diretto a privarlo del frutto del suo investimento. Dunque le modalità di tale ricerca del predetto collaboratore debbono dimostrare una strategia, benchè attraverso forme che non si possono ricomprendere nelle figure di cui ai nn 1 e 2 dell’art 2598 cc, pur sempre diretta a creare nel mercato quello stesso effetto confusorio ovvero discreditante ovvero ancora parassitario che attribuiscono ingiustamente a colui che li cagiona il frutto dell’investimento, e dunque l’avviamento, di chi li subisce. Lo storno è lecito se effettuato con i mezzi che normalmente muovono il mercato del lavoro, come miglioramenti retributivi, prospettive di carriera, condizioni di lavoro più favorevoli; costituisce invece concorrenza sleale se attuato con mezzi subdoli, sleali o per altro verso scorretti.