Storno di dipendenti e concorrenza sleale
Il c.d. storno di dipendenti rappresenta, in sé, una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinché l’attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ipotesi della concorrenza sleale è necessario che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso un’altra impresa. Indice dell’illiceità della condotta ex art. 2598 n.3 c.c. è, pertanto, l’obiettivo principale che l’imprenditore concorrente si propone di raggiungere attraverso lo storno di dipendenti. Non basta che tale attività sia diretta a conquistare spazio di mercato, ma è necessario che sia volta a privare del tutto l’imprenditore che subisce lo storno del suo investimento. Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati e gli effetti potenzialmente “destrutturanti” sull’altrui organizzazione aziendale. Tuttavia, anche ove non si manifestino conseguenze rilevanti sotto il profilo organizzativo, non può in ogni caso considerarsi rispondente alla clausola generale di lealtà concorrenziale la condotta di chi utilizzi le relazioni professionali dei dipendenti transitati per sottrarre all’imprenditore antagonista la clientela dagli stessi dipendenti seguita.