Storno di dipendenti e profili di concorrenza sleale nel “passaggio” di clientela da vecchio a nuovo datore di lavoro
Al concorrente non può essere consentito di approfittare oltre il rispetto delle regole di correttezza commerciale di situazioni di difficoltà di un’azienda. Tale limite risulta obbiettivamente essere superato, ove risulti del tutto palese che i soggetti passati alle dipendenze di una nuova impresa hanno da subito iniziato a contattare proprio i soggetti che erano usi a visitare da anni – ma per conto del loro precedente datore di lavoro – per rifornirli dei prodotti del nuovo datore di lavoro.
L’utilizzo da parte di ex dipendenti delle proprie capacità personali di relazione – certamente lecitamente acquisite nel tempo – non può estendersi fino a consentire che nell’immediatezza della loro fuoriuscita dall’azienda ricorrente tali ex dipendenti possano procedere ad una sistematica attività di contatto dei soggetti che essi avevano seguito per molti anni per conto ed in favore del precedente datore di lavoro, provocando la sostanziale interruzione dei pluriennali rapporti già intrattenuti con essi in maniera abnorme rispetto alla normale fisiologia del mercato. Va rammentato, infatti, che la clientela che gli ex dipendenti hanno per anni seguito fino alle loro dimissioni costituisce clientela non già personale degli stessi ex dipendenti, bensì della società loro datrice di lavoro, dalla quale i singoli clienti acquistano i prodotti e con la quale instaurano rapporti commerciali. Se dunque gli ex dipendenti non possono vantare diritti propri su detta clientela, ad essi non è nemmeno consentito – in un quadro di corretto svolgimento di rapporti di concorrenza tra imprese ed a prescindere dall’esistenza o meno di patti di non concorrenza – iniziare immediatamente dopo le loro dimissioni e contestuale assunzione del nuovo incarico presso un nuovo datore di lavoro al sistematico contatto dei clienti da essi già seguiti per conto del precedente datore di lavoro, provocandone in tempi ristretti e concentrati un consistente fenomeno di sviamento che certamente non può ritenersi fisiologico e normalmente conseguente al normale disagio organizzativo che un’azienda può sopportare in caso di dimissioni di un suo agente o dipendente.
Se appare del tutto fisiologico che, nelle ipotesi in cui la lunga attività di un soggetto abbia potuto determinare l’insorgere anche di relazioni personali con clienti, possa avvenire un fenomeno di “passaggio” di tale clientela sul diverso soggetto presso il quale l’ex dipendente o l’ex agente abbia stretto il nuovo rapporto di lavoro, tuttavia tale passaggio non può superare limiti ragionevoli di tolleranza e – soprattutto – deve verificarsi in un contesto di sostanziale assenza di specifiche iniziative di contatto dell’ex dipendente o dell’ex agente che assumano, come nel caso di specie, un carattere di sistematicità di contatti tali da escludere la pretesa naturalità del fenomeno.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)