Storno illecito di dipendenti e giacenze di magazzino al termine di un contratto di licenza
In materia di concorrenza sleale, di norma lo storno illecito di dipendenti afferisce allo spostamento di più soggetti da un imprenditore ad un altro, mentre la sottrazione di un solo dipendente è considerato elemento per lo più inidoneo a predicare la contrarietà alla legge.
Perché sia accertato l’illiceità dello storno di dipendenti, è necessario fornire la prova, oltre che del requisito soggettivo dell’animus nocendi, anche della circostanza che lo sviamento abbia provocato alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, ovvero che la condotta si sia accompagnata ad ulteriori profili illeciti, quali ad esempio la sottrazione di informazioni riservate o la violazione delle disposizioni giuslavoristiche.
In tema di giacenze di magazzino al termine di un contratto di licenza, salvo diversa e specifica pattuizione tra le parti, il licenziatario non vanta più alcun titolo per poter lecitamente commercializzare le res rimaste invendute alla data di cessazione del rapporto contrattuale. Tuttavia, in un’ottica di collaborazione e di comportamento in buona fede anche attraverso lo strumento di cui all’art. 1340 c.c., la licenziante dovrebbe farsi carico, in una qualche maniera, quantomeno di una parte delle scorte di magazzino al momento della cessazione del rapporto.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)