Subappalto: certificazioni, illecito concorrenziale e competenza territoriale
Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede il possesso di certificazioni e requisiti di qualificazione per la partecipazione a suddetti contratti: difettando nella parte attrice tale necessaria abilitazione, non è configurabile alcun esproprio di attività da parte dei convenuti. Nemmeno la fattispecie è tacciabile in termini di scorrettezza professionale, danno ingiusto ovvero di condotta censurabile dell’organo amministrativo.
Non è da considerarsi nullo per incertezza del petitum l’atto di citazione quando i titoli fondativi della pretesa risarcitoria siano in parte già individuati e in parte non specificati, dando atto della loro difficile valorizzazione economica.
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito – e che quindi definisce la competenza territoriale – non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi, sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata; nè la domanda risarcitoria anche per danno all’immagine appare artificiosamente esposta solo per eludere principi in tema di competenza da illecito concorrenziale.