Successione dei soci di società di persone estinta nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell’avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all’ordinario svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’ente. Le stesse non presentano perciò profili di peculiarità nei confronti delle altre, correnti relazioni intersoggettive che vengono a svolgersi in proposito; e come tali rimangono estranee al raggio di azione della prescrizione breve sancita dalla norma dell’art. 2949, comma 1, c.c.
L’estinzione di società in nome collettivo comporta la successione illimitata dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente, compresi debiti tributari e previdenziali, con conseguente validità della notifica di accertamenti effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione.
Nelle società in nome collettivo, tutti i soci rispondono illimitatamente e pro quota paritetica delle obbligazioni sociali ex art. 2291 c.c. nei confronti dei terzi, salvo patto contrario.
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Chiara Bocchi
Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)