Successione nella titolarità degli immobili in caso di società estinta
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d’ufficio assunto a norma dell’art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all’esito dell’estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione indivisa fra i soci superstiti, in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci, nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.