Sui presupposti della responsabilità dei consorziati per le obbligazioni contratte dal consorzio
L’art. 2615, comma 2, c.c. stabilisce che i presupposti della responsabilità dei consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio sono due: a) che esse siano state assunte nell’interesse dei consorziati; b) che i consorziati nell’intesse dei quali le obbligazioni sono assunte siano individuati (“per conto dei singoli consorziati”). L’interesse dei consorziati non si misura soggettivamente, ma secondo l’inerenza o meno degli atti compiuti dagli organi del consorzio all’oggetto del relativo contratto, sicché tutti i consorziati possono dirsi senz’altro privi di interesse rispetto agli atti che gli organi sociali abbiano posto in essere ma che siano estranei rispetto all’oggetto del consorzio. Anche nel caso in cui le obbligazioni siano state assunte dal consorzio in coerenza con il proprio oggetto, perché possa affermarsi la responsabilità del singolo consorziato occorre accertare che lo stesso abbia un vantaggio personale dall’atto gestorio posto in essere dal consorzio, non potendosi equiparare il consorzio ad un mandatario con rappresentanza dei consorziati o quest’ultimi a soci di società di persone.
L’art. 36 D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), applicabile ai soli consorzi stabili in caso di appalti pubblici, stabilisce una responsabilità solidale dei consorziati verso il soggetto appaltante: ciò, tuttavia, con riferimento ai soli consorziati indicati in sede di offerta e che, in caso di aggiudicazione, saranno vincolati dal contratto di appalto e chiamati ad adempierlo, con esclusione degli altri non indicati e non attinti dal vincolo contrattuale. (nel caso di specie il Tribunale, esclusa la qualifica di appaltante in capo al creditore, ha ritenuto insussistente la responsabilità dei consorziati per le obbligazioni contratte dagli organi consortili in forza di atti considerati estranei all’oggetto del consorzio).