Sui presupposti della responsabilità risarcitoria per violazione del patto parasociale
Il socio parte di un patto parasociale può agire in responsabilità nei confronti degli altri soci sindacati solamente in presenza di un danno diretto (e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale) e riconducibile causalmente ad un inadempimento degli stessi (nella specie il Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria di un socio sindacato che lamentava un pregiudizio al valore della propria partecipazione in conseguenza dell’asserita non corretta gestione da parte dell’amministratore delle società, in quanto soggetto terzo rispetto al patto parasociale).
Il diritto legale di recesso da un patto parasociale a tempo indeterminato è “ad nutum” e, come tale, non contestabile sotto il profilo della mala fede.