Sui termini di prescrizione di cui agli artt. 2947, comma 3, e 2949 c.c.
La disciplina di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l’accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). [Nel caso di specie, nel contesto di un’azione di responsabilità ex art. 147 L. Fall., il giudice ha accertato incidenter tantum la commissione da parte dell’amministratore convenuto dei reati di cui agli artt. 216 e 217 L. Fall. così applicando la prescrizione prevista per tali reati, più lunga rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 2949 c.c.]
Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949, c.c. per l’azione dei creditori decorre dal momento di manifestazione della insufficienza patrimoniale, momento di per sè da presumersi coincidente con la data della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 13378/2014).
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Stefano Castoldi
Avvocato | Corporate Litigation | LL.M. Candidate at Columbia Law SchoolAvvocato in Milano, attualmente frequentante l'LL.M. presso la Columbia University (New York). Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di contenziosi commerciali e societari.(continua)