Sul danno “in re ipsa” cagionato dalla perdita della “parità gestoria”
In caso di violazione di una clausola di prelazione contrattuale il danno derivante da perdita della “parità gestoria” può ritenersi “in re ipsa” poiché riconducibile ad un interesse giuridicamente rilevante del socio, consistente nella impossibilità oggettiva di conseguire l’esercizio di tutte le prerogative di partecipazione e gestione della società previste per legge e per statuto, prerogative che una partecipazione paritaria avrebbe procurato. Si tratta, in particolare, di diritti poteri e facoltà, insiti nella partecipazione paritaria del socio e che dunque ne corredano e definiscono il complessivo patrimonio, che, in sintesi, possono essere descritti come il potere del socio tanto di indirizzare le gestione della società, quanto di impedire decisioni rilevanti dell’amministratore o dell’assemblea senza il suo consenso.
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Michele Greggio
Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di...(continua)