Sul diritto di informazione del socio di s.r.l. e il dovere di collaborazione della società
Va accolta la richiesta presentata – ex art. 700 c.p.c. – da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società.
[Nel caso di specie ricorrono sicuramente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora in quanto la società non ha tenuto un comportamento di fattiva collaborazione, manifestando solo formalmente, anche nel corso del presente procedimento, disponibilità a provvedere alla richiesta, denotando difficoltà di attuazione del diritto del ricorrente e impedendo così il controllo sulla regolare gestione sociale. Si ricordi che il socio non ha diritto di procedere autonomamente agli atti di ispezione, ma l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, secondo comma, presuppone la collaborazione degli organi sociali e dei professionisti preposti alla conservazione della documentazione, anche in ossequio al supremo principio di buona fede]