Sul valore economico e sulla segretezza dei dati ex art. 98 c.p.i. e sul perimetro di liceità del tentativo dell’ex dipendente di acquisire la clientela del precedente datore di lavoro
Integra il requisito di adeguata protezione ex art. 98 c.p.i. l’adozione di un sistema di videosorveglianza, la ripartizione delle cartelle per aree di competenza con la fornitura di accesso, mediante credenziali riservate, ai documenti della solo propria area, senza poter quindi accedere ai documenti di settori diversi da quelli di propria competenza. Non è infatti richiesta, a tal fine, l’assoluta inaccessibilità alle informazioni segrete, ma soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ad esempio, sul mercato ovvero tramite siti web dove sono reperibili informazioni di carattere generale e non personalizzate alle esigenze della singola azienda e che, quindi, sia necessario l’impiego di uno sforzo non ordinario.
Sono dotati di valore economico ex art. 98 c.p.i quei dati dalla cui disponibilità, per la loro natura e contenuto, dipendono l’acquisizione ed il mantenimeno di determinate quote di mercato e che assicurano al proprio legittimo detentore un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta inessere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato
Non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente, passato alle dipendenze di un’impresa concorrente o che abbia avviato una propria attività, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima. Terminato il rapporto di lavoro, l’ex dipendente, ove non abbia sottoscritto un valido patto di non concorrenza, può continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la propria attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, in quanto ormai divenute parte della personalità del medesimo. Deve ritenersi fisiologico che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. In tale contesto, l’illecito di concorrenza sleale per sviamento di clientela da parte dell’ex dipendente si perfeziona solo qualora questi utilizzi di mezzi non conformi al principio di correttezza e lealtà professionale.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)