Sulla compromettibilità delle controversie societarie
E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall’incarico di amministrazione).
Non è ostativa all’applicabilità della disciplina dell’arbitrato societario la circostanza che l’oggetto sociale della società riguardi la prestazione di servizi pubblici.
Non è ostativa all’applicabilità della disciplina dell’arbitrato societario la circostanza che la società sia controllata da società che fanno ricorso al capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c.
La compromettibilità delle controversie societarie è invece esclusa per le società con “azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante” (così art. 34, co. 1, d.lgs n. 5/2003). Quest’ultima disposizione deve tuttavia considerarsi quale norma derogatrice delle disciplina generale in materia, non potendo conseguentemente essere estesa in via analogica alla luce del principio di cui all’art. 14 delle preleggi al c.c..
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)