Sulla determinazione in via equitativa del Tribunale in merito all’entità del compenso spettante ad un amministratore ex art. 2389 c.c., in difetto di pronuncia dell’assemblea della società in tal senso
Qualora lo statuto sociale preveda la corresponsione di un’indennità per l’amministratore in virtù dell’incarico ricoperto, l’inerzia della sua determinazione da parte dell’assemblea (nonché il silenzio dell’atto costitutivo) può essere ovviata da una determinazione del Tribunale in via equitativa ex artt. 1709 e 2225 c.c.
In particolare, tale forma di determinazione del compenso non è preclusa dalla mera inerzia o silenzio dell’amministratore nel richiederne la liquidazione alla società, purché all’interno dello statuto non sia espressamente sancita la gratuità dell’incarico ovvero il compenso non sia stato oggetto di espressa rinuncia da parte dell’amministratore stesso.
Nella liquidazione della misura del compenso da parte del Tribunale, il giudice deve fare riferimento ai criteri della natura, quantità e qualità dell’attività svolta dall’amministratore, nonché al risultato utile conseguito dal committente, purché l’interessato alleghi gli elementi probatori necessari per procedere a tale determinazione.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)