14 Gennaio 2016

Sulla distinzione tra associazione in partecipazione e cointeressenza impropria

In difetto di prova di una specifica pattuizione in ordine alla partecipazione agli utili (non ricavi) o alle perdite, il rapporto volto a attribuire una quota parte dei ricavi conseguiti dall’imprenditore nella realizzazione dei propri affari a favore di un soggetto che apporti senza vincoli di subordinazione la propria opera nell’esercizio di tali affari è da configurarsi come associazione in partecipazione e non quale contratto di cointeressenza impropria. In mancanza di un espresso esonero, per l’associato, dal rischio di non ricevere il compenso per l’attività effettivamente prestata, la domanda dell’associato volta ad ottenere il compenso per la attività prestata può essere accolta limitatamente al corrispettivo relativo agli affari per i quali si dimostri che l’associante abbia ricevuto compensi.

Il contratto di associazione in partecipazione è un contratto a forma libera che non necessita di forme particolari, neppure ai fini della prova.

 

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