Sulla forma del trasferimento di quote di S.r.l. con riferimento ai rapporti tra le parti
L’art. 2470 c.c. disciplina la forma del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata affinché lo stesso sia opponibile alla società, mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”.
Nel caso di specie, tuttavia, dal verbale di assemblea neppure emergeva in via univoca una conferma del fatto che si fosse realizzato un incontro della volontà di tutti i soci presenti sui termini di una proposta di acquisto delle quote della società avanzata da un socio nei confronti di tutti gli altri presenti alla riunione: il verbale riportava infatti unicamente i termini della cessione, difettando dunque idonea prova del fatto costitutivo, ossia dell’avvenuta stipulazione anche solo verbale (mediante incontro della volontà di tutti i soci) di tale cessione.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)