Sulla legittimità dell’operazione straordinaria di scissione laddove effettuata prestando idonea garanzia ai creditori
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia a tutela delle posizioni creditorie in essere (nel caso di specie, la società è stata autorizzata a dare esecuzione alla operazione di scissione precedentemente deliberata, atteso che ha prestato idonea garanzia mediante il deposito dell’importo spettante al creditore in un conto corrente vincolato, dimostrandosi altresì disponibile a rimettersi alle disposizioni del Tribunale in caso venisse ritenuto opportuno un adeguamento della somma vincolata).
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Nicolò Piccaluga
Avvocato presso lo studio legale Simmons & Simmons. Laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Milano. Master in Corporate Finance presso la SDA Bocconi.(continua)