Sulla legittimità e sui criteri di quantificazione della condanna ex art. 96 c.p.c. anche in caso di rigetto delle eccezioni processuali opposte dalla parte risultata vittoriosa
Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all’esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un’eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009).
Come affermato in motivazione da Cass. 4925/2013 , la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 non è soggetta a preclusioni proprio in quanto il giudice può pronunciare anche d’ufficio la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi della norma menzionata. Ne consegue che il richiedente ben può formulare specifica istanza sul punto anche all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La ratio dell’istituto di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come è confermato dalla natura sanzionatoria della condanna e come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 152/2016, trattandosi di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell’interesse collettivo a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale. Il quantum della sanzione da irrogare deve, peraltro, considerarsi del tutto discrezionale, dovendo solo osservare il criterio equitativo con l’unico limite della ragionevolezza.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giulia Leoni
Senior Associate presso lo studio legale Di Cecco & Associati(continua)