Sulla natura dell’azione di responsabilità nella liquidazione coatta amministrativa
L’azione del commissario liquidatore ex art. 206 co. 1° L.F., non diversamente da quella proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 co. 2° L.F., è un diritto processuale ancipite, che ricomprende – in unica azione autonoma e inscindibile – sia l’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c. che quella di cui sono titolari i creditori sociali ex art. 2394 c.c. “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” (co. 2°) a causa dell’inosservanza da parte degli amministratori “degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” (co. 1°).