4 Maggio 2017

Sulla nomina a sindaco di un dipendente pubblico in assenza della prescritta autorizzazione della P.A.

La mancata autorizzazione dell’amministrazione pubblica ex art. 53 d.lgs. n. 65/2001 ad un proprio dipendente per l’assunzione della carica di sindaco non concreta un’ipotesi di decadenza, differentemente da quanto previsto per le ipotesi di ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c., dovendosi pertanto ritenere il rapporto organico validamente instaurato con l’atto di nomina, con conseguente maturazione del diritto al compenso, peraltro “distratto” a favore dell’amministrazione di appartenenza ai sensi del settimo comma del medesimo art. 53 d.lgs. n. 65/2001.

Alla luce del canone di buona fede, nonché del dovere di diligenza professionale dei sindaci ex art. 2407 c.c., va ritenuto responsabile il sindaco che, pur tenuto ad essere consapevole della necessità di autorizzazione della Pubblica Amministrazione per l’assunzione del proprio incarico, ometta ogni indicazione al riguardo all’atto della nomina, limitandosi a riferire la non ricorrenza del diverso impedimento relativo a cause di ineleggibilità e di decadenza, così in sostanza creando un affidamento alla società sulla “normalità” del rapporto instaurato, ed esponendola alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nono comma dell’art. 53 d.lgs. 165/2001.

 

 

 

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