Sulla nullità parziale delle fideiussioni “a valle” di intese vietate
In tema di contratti a valle di intese anticoncorrenziali, l’invalidità del patto anticoncorrenziale si trasla alle singole clausole che ne sono il prodotto e non già all’intero negozio, sul rilievo che tale contagio non risponderebbe al principio di conservazione degli atti nei limiti in cui gli stessi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti. L’art. 1419 c.c., del resto, ammette che la nullità di singole clausole contrattuali si estenda all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità [nel caso di specie il Tribunale ha esaminato fideiussioni stipulate tra il 2000 e il 2001].
La nullità della clausola contenente la deroga all’art. 1957 c.c. non solleva la parte dall’opporre tempestivamente l’eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso dei termini entro i quali, a norma dell’art. 1957 c.c., il creditore è tenuto ad attivarsi verso la debitrice principale, essendo infatti tale eccezione non rilevabile d’ufficio.
La produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.