Sulla prestazione di idonea garanzia da parte della società in caso di opposizione alla fusione
Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l’esecuzione della fusione nonostante l’opposizione del creditore di cui all’art. 2445 c.c. sono alternative e si distinguono per il fatto che in una (assenza di pregiudizio per i creditori) occorre dare corso ad una valutazione, pur sommaria, del pregiudizio per il creditore istante, che invece non è necessaria nell’altra (prestazione di idonea garanzia da parte della società).
La prestazione di idonea garanzia da parte della società vincola il tribunale ad autorizzare l’operazione sol che si valuti idonea la garanzia. In tal caso, infatti, il creditore opponente è adeguatamente tutelato dalla possibilità di escutere la garanzia nell’eventualità che in esito al giudizio di merito venga accolta l’opposizione, con conseguente inefficacia della fusione nei suoi confronti e obbligo del soggetto scaturito dalla fusione di reintegrarlo del pregiudizio derivatone.
L’autorizzazione del tribunale non ha natura cautelare dunque questi è esonerato dalla verifica della ricorrenza dei presupposti cautelari dell’istanza di autorizzazione ed è tenuto a valutare solo l’idoneità della garanzia. Ove la garanzia sia ritenuta idonea l’autorizzazione può essere data con decreto inaudita altera parte ove ricorrano ragioni di urgenza.
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Elena Bracciali
Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Firenze, Elena ha collaborato con lo Studio Chiomenti e con lo Studio Tombari-D'Angelo, occupandosi principalmente di operazioni...(continua)