Sulla prova della rinuncia alla condizione risolutiva espressa
Il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale “con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio” e in quanto tale deve essere adottata a mezzo di forma scritta (Cass. n. 22662/2015).
[In ogni caso, il più risalente orientamento giurisprudenziale, che ammette la rilevanza della rinuncia tacita alla condizione (Cass. n. 3740/1979), non risulta applicabile al caso di specie non essendo stato sufficientemente soddisfatto il relativo onere probatorio.]
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)