Sulla prova della simulazione di un contratto di mutuo gratuito dissimulante un mutuo usurario
L’illiceità di un contratto di mutuo dissimulato per preteso carattere usurario dello stesso, pur implicando sul piano civilistico la sanzione della nullità della sola clausola contrattuale relativa agli interessi, connota comunque in senso illecito la pattuizione dissimulata e le relativa condotta del mutuante, rilevante anche penalmente, sicché deve ritenersi applicabile il requisito al quale l’art. 1417 c.c. collega l’esclusione del divieto di prova testimoniale posto in capo alle parti del contratto di stipulato.
La pattuizione di gratuità del finanziamento prestato da soggetti che operano professionalmente nel settore creditizio può essere considerato un principio di prova scritta rilevante ai sensi dell’art. 2724 c.c. n. 1, nel senso di far apparire verosimile la simulazione e così rendere inoperanti i divieti di prova testimoniale previsti dall’ordinamento (sulla scorta di tali principi il Tribunale nel caso di specie ha ammesso – e ritenuta decisiva – la prova testimoniale in ordine alla simulazione di contratti di mutuo a titolo gratuito concessi da una società di intermediazione creditizia e dal rappresentante legale di quest’ultima, in realtà dissimulanti mutui a tassi usurari rilasciati a favore del figlio del mutuatario, in tal modo revocando il decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme ottenuto dai mutanti nei confronti del mutuatario)